Statuto

Lo Statuto dell'Associazione è stato aggiornato in sede di Assemblea Straordinaria del 03-10-2020 per recepire il Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e registrato il 23-10-2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pisa - Ufficio territoriale di Pisa 23 OTT. 2020 Registrato 3290 SERIE III.

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e logo

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato POLIS APERTA siglabile "Polis Aperta Odv".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il Trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 13.

Il logo dell'associazione è il seguente:

Art. 2 Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico .

L'Assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci; esso dispone in merito all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione.

Art. 3 Principi ispiratori

L'Associazione si ispira ai seguenti principi:

  • Art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza): è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
  • Art. 19 c.1 (ex art. 13 del TCE) Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE: fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento Europeo, può prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
  • Art. 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - Divieto di discriminazione: il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
  • Art. 3  della Costituzione della Repubblica Italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 4 Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

  1. promuovere la conoscenza del fenomeno della discriminazione, elaborare strategie di contrasto alla disparità di trattamento, promuovere la valorizzazione delle differenze e la diffusione della cultura del rispetto e della partecipazione;
  2. promuovere l'uguaglianza dei diritti in ottemperanza alle Direttive 2000/43 e 2000/78 CE e, in particolare alla Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;
  3. promuovere lo scambio di buone pratiche di contrasto ad ogni forma di discriminazione e in generale tutte le esperienze attive nella promozione dell'uguaglianza e tutela dalla discriminazione;
  4. promuovere e organizzare iniziative ed attività di volontariato culturali, informative, ricreative e a carattere socio-sanitario sulle tematiche relative alla discriminazione, con particolare riferimento alla situazione all'interno delle Forze Armate e di Polizia, locali e nazionali, promuovendo l'integrazione sociale degli appartenenti all'Associazione e la valorizzazione della loro condizione professionale;
  5. assistere, nelle forme possibili, idonee e richieste, i soggetti discriminati attraverso la solidarietà umana e forme di sostegno psicologico;
  6. promuovere e sostenere iniziative legislative in sede nazionale ed internazionale con riferimento alla non discriminazione e all'implementazione di politiche di pari opportunità e di educazione alle diversità;
  7. promuovere l'attuazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea   nella legislazione nazionale e regionale, nelle politiche nazionali e locali, negli ambienti di lavoro e nelle relazioni tra Istituzioni e Cittadinanza, e in ogni aspetto concreto della società, a tutela della pari dignità giuridica ed economica di tutti i cittadini e le cittadine e in particolare delle persone LGBTI+ (lesbiche, gay, bisessuale, trans, interssessuali).

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, così come prevede dall'art. 5 c. 1 del D.lgs. 117/2017 sono:

  • organizzazione di convegni, seminari, incontri e giornate formative rivolte in particolare modo ai propri iscritti, alle Forze di Polizia nazionali e locali, alle Forze Armate, alla comunità LGBTI+, ai Ministeri ed Enti Pubblici nazionali e locali, alle associazioni LGBTI+ italiane e a chiunque richieda il supporto o il contributo dell'associazione;
  • partecipazione a convegni, seminari, incontri e giornate formative organizzati dalle Forze di Polizia nazionali e locali, dalle Forze Armate, dalla comunità LGBTI+, dai Ministeri, da Enti Pubblici nazionali e locali, da associazioni LGBTI+ nazionali ed estere e dagli organismi europei che si prefiggono gli stessi scopi e si adoperano per essi.
  • realizzazione di materiali promozionali e informativi sui temi della non discriminazione, delle pari opportunità e dell'educazione alle diversità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017. 

L'organizzazione di volontariato opera sul territorio italiano.

Art. 5 Ammissione e privacy

Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

I soci si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e aderiscono ad essa versano la quota associativa annuale. Essi sono gli/le appartenenti alle Forze di Polizia nazionale e locali ed alle Forze Armate italiana in servizio e in quiescenza, i/le dipendenti civili dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, i Vigili del Fuoco e gli/le appartenenti alla CRI, ma anche i loro amici/amiche e i/le partner, di qualunque orientamento sessuali votati alla causa dei diritti LGBTI+.

Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

A seguito dell'acquisizione dello status di socio e del versamento della quota sociale, il/la socio/a ha diritto a ricevere la tessera di iscrizione all'associazione.

La tessera dell'associazione deve riportare almeno il logo dell'associazione, i dati anagrafici del/la socio/a, il numero della tessera e il periodo di validità.

La tessera ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno a prescindere dal momento della sottoscrizione della tessera ma è prorogata automaticamente fino al 30 aprile dell'anno successivo, termine ultimo per il rinnovo, pena l'esclusione.

L'associazione incoraggia i soci LGBTI+ a presentarsi come tali pubblicamente, nella condizione che tale apertura sia la premessa per l'accettazione delle persone LGBTI+ a livello sociale, culturale e politico. Tuttavia, l'Associazione garantisce ad ogni socio la tutela della propria riservatezza. Nelle prese di posizione pubbliche, l'Associazione non menziona l'identità dei soci salvo l'esplicito consenso di questi.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa vigente. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile né rimborsabile.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'operato;
  • prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18;
  • votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione;
  • denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e eventuali regolamenti interni;
  • versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • partecipare all'attività associativa secondo le necessità della stessa e le proprie capacità organizzative e progettuali;
  • adempiere con correttezza ed impegno gli specifici incarichi conferiti dagli organi sociali.

Art. 7 Volontariato e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.

il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, presentate eventualmente anche in forma scritta. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguamento al socio.

Motivi di esclusione:

  1. sussistenza di rapporto debitori nei confronti dell'Associazione;
  2. responsabilità dovuta a comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi;
  3. inosservanza dello Statuto, nonché di tutti gli adempimenti previsti a carico degli associati dal presente atto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  4. mantenimento da parte del socio, nello svolgimento della propria attività, di un comportamento scorretto tale da ledere o pregiudicare, anche indirettamente, l'immagine dell'Associazione;
  5. mancata partecipazione alle Assemblee, in assenza di delega scritta ad altro socio;
  6. comportamenti non in linea con gli scopi e gli ideali associativi fissati dal presente Statuto e non corretta esecuzione degli incarichi assunti negli organi sociali;
  7. tenere un comportamento che in qualunque modo arrechi danni anche morali all'Associazione o fomentare in seno ad essa dissidi pregiudizievoli.


L'esclusione del Socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall'Associazione a favore dell'escluso e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico ad altro associato.

In caso di esclusione il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Il socio escluso può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.


Art. 9 Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Segretario-Vice Presidente;
  • Tesoriere.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri degli organi dell’Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.

Art. 10 L'Assemblea

L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 Funzioni dell'Assemblea

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle proposte di modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • delibera sugli eventuali ricorsi per la mancata accettazione della richiesta per l’ammissione a socio o per l’esclusione del socio dall’associazione.

Art. 12 Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

Gli associati possono intervenire e votare in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno i ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

Gli associati possono intervenire e votare in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 14 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è composto da minimo 5 membri fino a un massimo di 7 eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno un giorno prima ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in forma telematica ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti a questioni che li riguardano personalmente.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto da almeno due Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In caso di collegamento a distanza, al fine di considerare valida la presenza, a cura di chi presiede la riunione deve essere verificata l’individuazione di ciascun partecipante e la sua possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;
  • attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • adotta tutti gli atti e autorizza il Presidente alla stipula dei contratti inerenti alle attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • disciplina l’ammissione ed esclusione dei soci;
  • fissa le date dell’Assemblea da indire almeno una volta all'anno;
  • approva gli eventuali regolamenti interni;
  • definisce i singoli progetti dell'Associazione e promuove la costituzione di gruppi di lavoro;
  • predispone le campagne di sottoscrizione e, in generale, si occupa dell'aspetto della comunicazione esterna al fine di veicolare e tutelare l'immagine dell'Associazione.

Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, il Presidente o il Tesoriere.

Si applica l’art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 15 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Segretario - Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 Il Segretario - Vice Presidente

Il Segretario - Vice Presidente è incaricato della conservazione e della tenuta dei documenti dell’Associazione.

In caso di urgenza ed impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal Segretario – Vice Presidente.

Art. 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Libri sociali

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso;
  4. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 19 Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 20 I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 23 Convenzione

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Art. 24 Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 25 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 26 Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

Art. 27 Assicurazione dell'Organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Art. 28 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità sociali affini, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 29 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento pubblico.

Art. 30 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017.


VISTO

Il Presidente

Tombolato G.


registrato presso:

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA

UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

23 OTT. 2020

Registrato 3290 SERIE III