Lo Statuto dell'Associazione è stato aggiornato in sede di Assemblea Straordinaria del 03-10-2020 per recepire il Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e registrato il 23-10-2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pisa - Ufficio territoriale di Pisa 23 OTT. 2020 Registrato 3290 SERIE III.
È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato POLIS APERTA siglabile "Polis Aperta Odv".
La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il Trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
La durata dell'OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 13.
Il logo dell'associazione è il seguente:

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico .
L'Assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci; esso dispone in merito all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione.
L'Associazione si ispira ai seguenti principi:
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, così come prevede dall'art. 5 c. 1 del D.lgs. 117/2017 sono:
Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.
L'organizzazione di volontariato opera sul territorio italiano.
Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
I soci si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.
I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell'associazione e aderiscono ad essa versano la quota associativa annuale. Essi sono gli/le appartenenti alle Forze di Polizia nazionale e locali ed alle Forze Armate italiana in servizio e in quiescenza, i/le dipendenti civili dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, i Vigili del Fuoco e gli/le appartenenti alla CRI, ma anche i loro amici/amiche e i/le partner, di qualunque orientamento sessuali votati alla causa dei diritti LGBTI+.
Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale.
A seguito dell'acquisizione dello status di socio e del versamento della quota sociale, il/la socio/a ha diritto a ricevere la tessera di iscrizione all'associazione.
La tessera dell'associazione deve riportare almeno il logo dell'associazione, i dati anagrafici del/la socio/a, il numero della tessera e il periodo di validità.
La tessera ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno a prescindere dal momento della sottoscrizione della tessera ma è prorogata automaticamente fino al 30 aprile dell'anno successivo, termine ultimo per il rinnovo, pena l'esclusione.
L'associazione incoraggia i soci LGBTI+ a presentarsi come tali pubblicamente, nella condizione che tale apertura sia la premessa per l'accettazione delle persone LGBTI+ a livello sociale, culturale e politico. Tuttavia, l'Associazione garantisce ad ogni socio la tutela della propria riservatezza. Nelle prese di posizione pubbliche, l'Associazione non menziona l'identità dei soci salvo l'esplicito consenso di questi.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa vigente. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
La quota sociale è intrasmissibile né rimborsabile.
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
e il dovere di:
L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa annuale.
il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, presentate eventualmente anche in forma scritta. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguamento al socio.
Motivi di esclusione:
L'esclusione del Socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall'Associazione a favore dell'escluso e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico ad altro associato.
In caso di esclusione il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
Il socio escluso può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Sono organi dell’associazione:
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
I membri degli organi dell’Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili.
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea:
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
Gli associati possono intervenire e votare in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno i ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
Gli associati possono intervenire e votare in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Esso è composto da minimo 5 membri fino a un massimo di 7 eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno un giorno prima ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche in forma telematica ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti a questioni che li riguardano personalmente.
Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto da almeno due Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In caso di collegamento a distanza, al fine di considerare valida la presenza, a cura di chi presiede la riunione deve essere verificata l’individuazione di ciascun partecipante e la sua possibilità di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o Statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti.
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, il Presidente o il Tesoriere.
Si applica l’art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475 ter del Codice Civile.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Segretario - Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario - Vice Presidente è incaricato della conservazione e della tenuta dei documenti dell’Associazione.
In caso di urgenza ed impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal Segretario – Vice Presidente.
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 117/2017.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità sociali affini, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento pubblico.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017.
VISTO
Il Presidente
Tombolato G.
registrato presso:
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
23 OTT. 2020
Registrato 3290 SERIE III